Cleptomania e imputabilità

Cleptomania e imputabilità

Quando si parla di cleptomania e imputabilità rimane innanzitutto necessario definire cosa sia considerato cleptomania e quindi furto patologico. Non pochi possono essere infatti i problemi riservati da soggetti simulatori intenti a mascherare un comune furto o una più grave inclinazione antisociale.

La definizione di cleptomania va infatti più correttamente riservata al solo furto compiuto dal nevrotico ossessivo, peraltro caratterizzato da diversi parametri quali: scarso valore e utilità degli oggetti sottratti ma loro elevato significato simbolico, desiderio insopprimibile, motivi incomprensibili al “malato” stesso che peraltro solitamente riconosce l’abnormità del gesto che va compiendo, non utilizzazione dell’oggetto rubato anzi tendenza alla sua restituzione e infine forti sentimenti di colpa e rimorso che seguono l’iniziale breve euforia e distensione.

Sussistono inoltre diverse caratteristiche a supporto della diagnosi che, pur essendo molto rara, vede una netta prevalenza del genere femminile e spesso si affianca a più gravi disturbi depressivi, bipolari, dell’alimentazione, da uso di sostanze per finire con l’essere meglio compresa nell’ottica dei più ampi disturbi della personalità che, per definizione, mostrano i loro effetti anche sul controllo dell’autodirezionalità.

Gli individui con cleptomania tentano infatti tipicamente di resistere all’impulso di rubare e rimangono consapevoli che si tratta di una azione sbagliata e socialmente indesiderata. Tale evenienza fa si che, pur trovandoci di fronte ad una verosimile deficitarietà della funzione volitiva mediata dai lobi frontali e dalle vie trasmettitoriali tipica anche di altre diffuse dipendenze comportamentali (GAP, shopping compulsivo, ecc), non sussista di norma  perlomeno una reale riduzione della capacità di comprendere il significato delle proprie azioni.

Rimane però importante sottoporre a valutazione neuropsichica forense della capacità di intendere e volere il cleptomane al fine di escludere l’evenienza in cui esso rappresenti solo una parte di un più grave disturbo eventualmente rilevante ai fini dell’imputabilità di un soggetto.